Art. 15.
(Sistema delle residenze multidisciplinari).

      1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi pubblici compiuta dalla Conferenza unificata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, ed è coordinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali nell'ambito del Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito con cadenza triennale, tenuto conto:

          a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;

          b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini del riequilibrio dell'offerta;

          c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 14, comma 2.

      2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari le strutture:

          a) ubicate in comuni che garantiscono un apporto all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente definita, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;

 

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          b) che ottemperano ai requisiti di produzione minima previamente definiti, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo;

          c) che non hanno un proprio organico artistico;

          d) che stipulano convenzioni triennali, non immediatamente rinnovabili, con compagnie, con orchestre e con altri soggetti dello spettacolo dal vivo in grado di assicurare la produzione o la distribuzione di attività dello spettacolo dal vivo con carattere di continuità.

      3. Con accordo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali, la regione, il comune o i comuni interessati, il soggetto gestore della struttura e gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono definiti i reciproci diritti e obblighi per il periodo di residenza.
      4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali promuove il sistema delle residenze multidisciplinari, ai sensi dell'articolo 14, con risorse da reperire nell'ambito del FUS per la parte relativa alle attività di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 1, comma 2.